Sez. U, Sentenza n. 1564 del 18/09/1970 (Rv. 347446 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - DIRITTI DEI PRIVATI - IN GENERE - DIRITTO SOGGETTIVO AL RISARCIMENTO DEL DANNO E, NEL CASO DI NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE ALLA RIDUZIONE IN PRISTINO - INTERESSE LEGITTIMO ALL'ANNULLAMENTO DELLA EVENTUALE LICENZA EDILIZIA - TUTELA DELLE DUE POSIZIONI - COMPETENZA DELL'AGO PER LA PRIMA E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO PER LA SECONDA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - DIRITTI DEI PRIVATI - IN GENERE - DIRITTO SOGGETTIVO AL RISARCIMENTO DEL DANNO E, NEL CASO DI NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE ALLA RIDUZIONE IN PRISTINO - INTERESSE LEGITTIMO ALL'ANNULLAMENTO DELLA EVENTUALE LICENZA EDILIZIA - TUTELA DELLE DUE POSIZIONI - COMPETENZA DELL'AGO PER LA PRIMA E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO PER LA SECONDA.*
Il privato che si pretenda danneggiato dalla violazione di norme edilizie, puo far valere, nei confronti del costruttore, il proprio diritto soggettivo al risarcimento del danno e, se si tratta di norme integrative del codice civile, alla riduzione in pristino e ove l'attivita edificatoria sia stata autorizzata dalla pa, lo stesso privato e anche portatore di una situazione di interesse legittimo acche la licenza edilizia venga annullata per illegittimita. Le due tutele restano ben distinte per l'oggetto, per lo scopo e per la Sede giurisdizionale in cui ne va chiesta l'attuazione la prima e rivolta contro chi con l'attivita edificatoria, ancorche autorizzata, ha leso un diritto soggettivo, e tende alla riparazione di tale lesione, alla quale provvede il giudice ordinario, dopo aver conosciuto incidenter tantum della illegittimita della licenza (ai fini, cioe, della disapplicazione dell'atto amministrativo) la seconda e rivolta contro la pa che, concedendo illegittimamente la licenza, puo avere leso un interesse legittimo e tende ad ottenere dal giudice amministrativo l'annullamento della stessa licenza, indipendentemente dall'uso che ne sia stato fatto, e quindi anche se la costruzione non sia stata ancora iniziata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 871
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)