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Sez. U, Sentenza n. 1185 del 24/04/1970 (Rv. 346801 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - VIOLAZIONE - DIRITTI DEI PRIVATI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DISTINZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1970-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346801-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - VIOLAZIONE - DIRITTI DEI PRIVATI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DISTINZIONE - ESTREMI.*

Nelle controversie fra privati, relative a costruzioni eseguite in violazione delle norme dei piani regolatori, o in violazione dei limiti legali di distanza stabiliti dal codice civile o dai regolamenti comunali, la giurisdizione degli organi di giustizia amministrativa si ha solo nei casi in cui si impugni la legittimita della licenza edilizia e se ne chieda l'annullamento nei confronti della pubblica amministrazione che l'ha rilasciata. Negli altri casi, ancorche si deduca la violazione delle norme del piano regolatore e si chieda l'osservanza delle norme medesime nei rapporti privati fra i contendenti, la giurisdizione rimane devoluta all'autorita giudiziaria ordinaria. (fattispecie in cui l'attore, oltre ad invocare i provvedimenti temporanei previsti dagli artt 1171 e 1172 cod civ chiedeva al giudice ordinario che fosse riconosciuto il suo diritto al rispetto delle norme del piano regolatore nei rapporti di vicinato, e la condanna della parte convenuta all'arretramento di una fabbrica nei limiti della distanza prescritta).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)