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Sez. L, Sentenza n. 3324 del 20/05/1981 (Rv. 413897 - 01)

SICILIA - ENTI LOCALI - COMUNI - PERSONALE - ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE SENZA PUBBLICO CONCORSO - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA IN CORSO DI RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413897-01

SICILIA - ENTI LOCALI - COMUNI - PERSONALE - ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE SENZA PUBBLICO CONCORSO - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA IN CORSO DI RAPPORTO - ESCLUSIONE.*

Nel caso di assunzione di un lavoratore da parte di un comune della regione siciliana senza pubblico concorso, in violazione della legge regionale 2 maggio 1958 n 14 e 13 aprile 1959 n 15, non si costituisce alcun rapporto di pubblico impiego, ma un rapporto di fatto disciplinato, a cagione della nullita conseguente a tale violazione, dall'art 2126 cod civ e privo di stabilita perche questa norma non equipara il contratto di lavoro valido a quello invalido, bensi disciplina soltanto gli effetti del rapporto di lavoro gia svoltosi, riconoscendogli efficacia, a prescindere dalla sua invalidita, per il periodo in cui e durato, al fine di tutelare il diritto del lavoratore alla retribuzione: onde essa non e invocabile per far valere quelle garanzie di stabilita che avrebbero presidiato il rapporto stesso qualora fosse stato validamente costituito. In tal caso, pertanto, il decorso del termine prescrizionale non puo avvenire in costanza del rapporto. (Conf 2341/78, mass n 391737).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 02/05/1958 num. 14 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 13/04/1959 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)