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Sez. L, Sentenza n. 2660 del 07/07/1975 (Rv. 376625 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CRITERI DI DETERMINAZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DALL'AZIENDA AD UNA DIPENDENZA - GIUDICE DEL LUOGO IN CUI QUESTA SI TROVA - COMPETENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376625-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CRITERI DI DETERMINAZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DALL'AZIENDA AD UNA DIPENDENZA - GIUDICE DEL LUOGO IN CUI QUESTA SI TROVA - COMPETENZA - CONDIZIONI.*

Nelle cause di lavoro, la Competenza territoriale si stabilisce con riguardo al luogo ove e sorto il rapporto di lavoro, o dove si trova l'azienda ovvero una sua dipendenza, alla quale e addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento di fine rapporto. E, nel caso in cui sia stato disposto il trasferimento del lavoratore dall'azienda ad una dipendenza, e competente il giudice del luogo in cui quest'ultima si trova solo se l'atto di trasferimento sia stato concretamente eseguito, non rilevando neppure la circostanza che in quella dipendenza il lavoratore prestasse da qualche tempo la propria opera per esservi stato inviato in missione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)