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Sez. 1, Sentenza n. 2924 del 11/05/1982 (Rv. 420821 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO SUL PIANO DI RIPARTO - RECLAMO - DECRETO DEL TRIBUNALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - IMPUGNABILITÀ EX ART. 111 COST..*
Stato
decisa il 1982-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420821-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO SUL PIANO DI RIPARTO - RECLAMO - DECRETO DEL TRIBUNALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - IMPUGNABILITÀ EX ART. 111 COST..*

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 42 del 1981, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 26 della legge fallimentare, nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, secondo la disciplina contenuta nella norma medesima, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto, il decreto, con il quale detto giudice approva un piano di riparto, incide su posizioni di diritto soggettivo, e non è altrimenti impugnabile onde può essere denunciato con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost. (V 654/82, mass n 418414; (V 5784/81, mass n 416499).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)