Sez. 1, Sentenza n. 654 del 05/02/1982 (Rv. 418414 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PIANI DI RIPARTO - RECLAMO AL TRIBUNALE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - DECRETO DI APPROVAZIONE E DI ESECUTIVITÀ DI UN PIANO DI RIPARTO - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - TERMINI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PIANI DI RIPARTO - RECLAMO AL TRIBUNALE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - DECRETO DI APPROVAZIONE E DI ESECUTIVITÀ DI UN PIANO DI RIPARTO - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - TERMINI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1981, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 26 della legge fallimentare nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, secondo la disciplina contenuta nella norma medesima, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto, il decreto con il quale detto giudice approva e rende esecutivo un piano di riparto, costituendo provvedimento a contenuto decisorio, per la sua incidenza sui diritti soggettivi dei creditori concorrenti, ed a carattere definitivo, per non essere altrimenti impugnabile, può essere denunciato con ricorso per Cassazione, ai sensi dello art. 111 cost.. Tale ricorso va proposto nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, dovendosi tener conto, nel relativo computo, della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la cui operatività, a norma del combinato disposto degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 e 92 del R.d. 30 gennaio 1941 n. 12, è esclusa, in materia fallimentare, soltanto per le cause riguardanti la dichiarazione e la revoca dei fallimenti. (V 5784/81, mass n 416499, sulla prima parte; (V 2182/81, mass n 412906, sulla seconda parte; (V 663/80, mass n 404081; (V 2755/78, mass n 392160; (V 394/78, mass n 389692).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)