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Sez. 6, Sentenza n. 14216 del 12/12/2006 Cc. (dep. 05/04/2007) Rv. 236208 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Potere dell'autorità giudiziaria di ritardare l'arresto - Termine per la convalida - Decorrenza - Dal momento in cui l'arresto avrebbe potuto essere eseguito - Esclusione - Dal momento in cui l'arresto è stato effettivamente eseguito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236208-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In materia di accertamento di reati concernenti gli stupefacenti, in caso di ritardata esecuzione dell'arresto, a norma dell'art. 98 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza della flagranza deve essere verificata con riferimento non al momento dell'arresto, bensì a quello in cui avrebbe potuto essere effettuato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 98

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)