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Sez. 6, Sentenza n. 5188 del 22/12/1997 Cc. (dep. 29/01/1998) Rv. 210071 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Potere dell'autorità giudiziaria di ritardare l'arresto - Termine per la convalida - Decorrenza - Dal momento in cui l'arresto avrebbe potuto essere eseguito - Esclusione - Dal momento in cui l'arresto è stato effettivamente eseguito - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210071-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In materia di accertamento di reati concernenti gli stupefacenti, in caso di ritardo nell'esecuzione dell'arresto, a norma dell'art. 98 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il termine di ventiquattro ore entro cui la polizia giudiziaria deve porre l'arrestato a disposizione dell'arrestato e il connesso termine per la convalida dell'arresto decorrono dal momento in cui l'arresto è stato effettivamente eseguito e non da quello in cui avrebbe potuto essere effettuato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 386, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 98

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)