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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6478 del 20/03/2014 (Rv. 630643 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | CERTALEX - Credito dell'Erario verso società poi fallita - Debito dell'Amministrazione finanziaria verso la "massa dei creditori" - Compensabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630643-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

A seguito della presentazione della dichiarazione finale dei redditi da parte del curatore, il credito vantato dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di un imprenditore fallito, che con la chiusura della procedura ritorna "in bonis", non può essere opposto in compensazione con un debito della stessa Amministrazione verso la "massa dei creditori", sia perché diversi sono i soggetti delle opposte ragioni di dare ed avere, in quanto il credito opposto dall'Erario ha come soggetto passivo l'imprenditore fallito mentre quello fatto valere dal fallimento con la dichiarazione finale è un credito della massa, sia perché - compensando tali opposte ragioni di dare e avere - verrebbero pregiudicati illegittimamente i creditori concorsuali, per la violazione del principio di parità di trattamento. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 10, Cod. Civ. art. 1241

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)