Sez. 5, Sentenza n. 10349 del 01/07/2003 (Rv. 564694 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Dichiarazione dei redditi finale da parte del curatore ex art. 10 d.p.R. n. 600 del 1973 - Credito del fallimento per indebita ritenuta sugli interessi - Maturati su deposito bancario intestato al fallimento - Controcredito dell'Amministrazione finanziaria verso l'imprenditore fallito - Compensazione - Esclusione - Ragioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE
A seguito della presentazione della dichiarazione finale dei redditi da parte del curatore, il credito vantato dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di un imprenditore fallito, che con la chiusura della procedura ritorna "in bonis", non può essere opposto in compensazione con un debito della stessa Amministrazione verso la "massa dei creditori", sia perché diversi sono i soggetti delle opposte ragioni di dare ed avere, in quanto il credito opposto dall'Erario ha come soggetto passivo l'imprenditore fallito mentre quello fatto valere dal fallimento con la dichiarazione finale è un credito della massa, sia perché - compensando tali opposte ragioni di dare e avere - verrebbero pregiudicati illegittimamente i creditori concorsuali, per la violazione del principio di parità di trattamento (Nella specie la Corte ha negato la possibilità di compensare un credito del Fisco verso l'imprenditore fallito con quello relativo alle ritenute, indebitamente operate dalla banca, sugli interessi maturati sul deposito bancario intestato alla procedura).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120, Legge Falliment. art. 121, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 121, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)