Sez. 3, Sentenza n. 2418 del 10/07/1968 (Rv. 334811 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - OGGETTO - VALUTAZIONI O GIUDIZI - ESCLUSIONE - RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIA RESPONSABILITA COLPOSA IN ORDINE AD UN EVENTO DANNOSO - CONFESSIONE - INSUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - OGGETTO - VALUTAZIONI O GIUDIZI - ESCLUSIONE - RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIA RESPONSABILITA COLPOSA IN ORDINE AD UN EVENTO DANNOSO - CONFESSIONE - INSUSSISTENZA.*
La confessione non puo avere ad oggetto valutazioni o giudizi, ma soltanto fatti obiettivi. Pertanto, il riconoscimento che un determinato evento dannoso deve essere posto, a titolo di colpa, a carico del proprio comportamento non puo costituire riconoscimento di un fatto obiettivo, ma l'estrinsecazione di un giudizio a formare il quale concorrono valutazioni di ordine giuridico che esorbitano dall'istituto della confessione e restano riservate al giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)