Sez. U, Sentenza n. 23488 del 18/07/2026 (Rv. 679314-02)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI | Esenzione per l'abitazione principale ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche - Prova contraria a carico del contribuente - Corte cost. sentenza n. 112 del 2025 - Dimora abituale del nucleo familiare del contribuente - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI
In tema di ICI, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, per abitazione principale - corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica - si intende, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 112 del 2025, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare. (Principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 31, Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 173 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)