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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21873 del 09/10/2020 (Rv. 659354 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Detrazione ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 (c.d. "esenzione prima casa") - Condizioni - Medesime dimora stabile e residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659354-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006 per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto l'esenzione in favore di una coppia di coniugi non separata legalmente ma avente due distinte residenze anagrafiche, rispetto ad una delle quali un coniuge aveva fruito dell'esenzione in altro Comune).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 CORTE COST., Legge 12/06/2006 num. 296 art. 1 com. 173 lett. B CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)