Sez. L, Sentenza n. 1076 del 28/01/1995 (Rv. 490094 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Limitazione dell'esposizione all'indicazione della sentenza impugnata ed al riferimento del rigetto di un appello proposta da parte non specificata - Inammissibilità del ricorso - Attinenza di quest'ultimo ad un contenzioso con caratteristiche "seriali" e mancanza di una congrua richiesta del controricorrente - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Il ricorso per Cassazione, la cui "esposizione sommaria dei fatti della causa", richiesta dall'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sia invece limitata - per la mancata acclusione di uno o più fogli - all'indicazione della sentenza impugnata ed al riferimento del rigetto, da parte della medesima, di un appello, del quale non risulti indicata neppure la parte proponente, va dichiarato inammissibile. A ciò non è di ostacolo né il fatto che il ricorso stesso attenga ad un contenzioso con caratteristiche "seriali" (nella specie, cd. cristallizzazione), né la mancanza di una corrispondente richiesta della parte controricorrente, potendo detta inammissibilità essere pronunciata anche d'ufficio e dovendo la completezza del ricorso essere verificata non con riguardo al testo del ricorso pervenuto alla controparte ma con riguardo al testo del ricorso depositato, alla cui stregua la Suprema Corte deve vagliare la consistenza delle censure con esso proposte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)