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Sez. L, Sentenza n. 11533 del 06/11/1995 (Rv. 494550 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Rivalutazione e interessi - Domanda di accertamento del relativo divieto ex art. 16 legge n. 412 del 1991 dopo il 31 dicembre 1991 - Ricorso per cassazione sul punto senza indicazione del "dies a quo" del trattamento assistenziale attribuito - Inammissibilità ex n. 3 dell'art. 366, primo comma, cod. proc. civ.
Stato
decisa il 1995-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494550-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

È inammissibile, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (concernente la prescrizione dell'esposizione sommaria dei fatti di causa), il ricorso per cassazione che denunci violazione dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, sostenendo l'applicabilità del relativo divieto di cumulo di interessi e rivalutazione ai crediti relativi a prestazioni assistenziali caratterizzati dal perfezionamento della fattispecie della responsabilità del debitore posteriormente al 31 dicembre 1991, senza peraltro indicare il "dies a quo" - non desumibile neppure dalla sentenza gravata di ricorso - del trattamento assistenziale attribuito nella specie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 31/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)