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Sez. L, Sentenza n. 4937 del 17/04/2000 (Rv. 535748 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Funzione - Estremi - Possibilità di desumere dalla sola lettura dell'atto la conoscenza sostanziale e processuale dei fatti - Necessità - Esposizione riferentesi a vicende processuali di soggetti diversi dai ricorrenti, pur aventi il medesimo oggetto - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535748-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

Ai fini della sussistenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto a pena d'inammissibilità per il ricorso per cassazione dall'art. 366 cod. proc. civ. è necessario che nel contesto dell'atto d'impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; ne consegue che deve ritenersi inammissibile per carenza del suddetto requisito il ricorso col quale i ricorrenti, pur impugnando la sentenza resa nei loro confronti, facciano riferimento nell'esposizione dei fatti a vicende processuali ad essi estranee e relative ad altri soggetti, a nulla rilevando l'eventuale serialità del contenzioso, e la coincidenza dell'oggetto del giudizio instaurato dai ricorrenti con quello promosso dai soggetti le cui vicende processuali sono erroneamente narrate in ricorso, atteso che l'illustrazione della questione giuridica solo in astratto non consente quella precisa cognizione dell'oggetto della controversia e dello svolgimento del processo necessarie al giudice di legittimità perché possa cogliere il significato e la portata della proposta impugnazione senza ricorso ad altre fonti, e che, ai fini della ammissibilità dell'atto, non è possibile distinguere tra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)