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Sez. 1, Sentenza n. 11713 del 01/08/2003 (Rv. 565560 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Condizioni di proponibilità - Termine semestrale di decadenza - Mancato rispetto - Conseguenze - Inammissibilità della domanda - Lesione del diritto di tutela del cittadino - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565560-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di diritto all'equa riparazione per eccessiva durata dei processi, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, chi intenda ottenerne il riconoscimento deve farlo entro i termini fissati dall'art. 4 di tale legge, ossia entro sei mesi da quando è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo della cui durata si discute. Il mancato rispetto di questo termine di decadenza implica l'inammissibilità della relativa domanda, senza che, per questo, si configuri una lesione del diritto di tutela del cittadino, tenuto conto che l'esercizio di tale diritto non può che esplicarsi nell'alveo delle regole che per esso l'ordinamento stabilisce.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)