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Sez. 1, Sentenza n. 20236 del 13/10/2004 (Rv. 578413 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Fondamento esclusivo - Irragionevole durata del processo - Conseguenze - Richiesta d'indennizzo in relazione a giudizio cancellato dal ruolo - Legittimità.
Stato
decisa il 2004-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578413-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Il diritto all'equa riparazione ex art. 2 ss. della legge n.89 del 2001 trova il suo fondamento esclusivo nell'irragionevole durata del processo e può, pertanto, essere del tutto legittimamente fatto valere in ipotesi di giudizio (soltanto) cancellato dal ruolo e, quindi, non ancora definito.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)