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Sez. 1, Sentenza n. 35817 del 10/05/2016 Cc. (dep. 30/08/2016) Rv. 267583 - 01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza di detenzione domiciliare ex art.47 ter e 47 quinquies ord. pen. - Condannato per reati aggravati dall'art. 7 D.L. n. 203 del 1991 - Decreto di inammissibilità "de plano" per assenza di formale atto dissociativo - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267583-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

È illegittimo il decreto che dichiara l'inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare, di cui agli artt. 47 ter e 47 quinquies ord. pen., emesso "de plano" dal presidente del Tribunale di sorveglianza, sull'assunto che il richiedente, condannato per reati aggravati dall'art. 7 legge n.203 del 1991, non aveva compiuto un formale atto dissociativo, consistente nella collaborazione con la giustizia secondo la previsione dell'art.58 ter ord. pen. (In motivazione, la Corte ha ribadito che la pronuncia d'inammissibilità "de plano" implica l'inesistenza di presupposti minimi indefettibili, senza i quali la domanda non potrebbe mai trovare accoglimento).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 quinquies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)