Sez. 1, Sentenza n. 49366 del 26/11/2013 Cc. (dep. 09/12/2013) Rv. 258351 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47 quinquies della legge n. 354 del 1975 - Divieto di concessione per reati ostativi - Operatività.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Anche per la misura alternativa della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47 quinquies della Legge 26 luglio 1975 n. 354, continua ad operare il divieto di concessione previsto dalla disposizione dell'art. 4 bis, comma primo, della stessa legge, concernente i condannati per i reati ostativi in essa contemplati, nonostante l'introduzione nel medesimo art. 47 quinquies del comma primo bis per effetto della legge 21 aprile 2011, n. 62.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 quinquies CORTE COST., Legge 21/04/2011 num. 62, Decreto Legge 07/01/2013 num. 78, Decreto Legge 08/09/2013 num. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)