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Sez. 1, Sentenza n. 3054 del 14/01/2004 Cc. (dep. 28/01/2004) Rv. 226962 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Inammissibilità di istanza per misura alternativa dichiarata "de plano" dal presidente del tribunale di sorveglianza per ritenuta incompatibilità con misura cautelare personale - Legittimità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2004-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226962-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

È illegittima la declaratoria di inammissibilità di domanda di ammissione a benefici penitenziari adottata "de plano" dal presidente del tribunale di sorveglianza sul rilievo dell'incompatibilità della misura alternativa alla detenzione con lo stato di custodia cautelare in carcere del condannato (nella specie, peraltro, sopravvenuto all'istanza), in quanto tale incompatibilità non è configurabile in linea di principio, ma va accertata in concreto, sicché la sua ricorrenza va affidata esclusivamente al giudizio del tribunale di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 298, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 298, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)