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Sez. 5, Sentenza n. 17711 del 03/12/2004 Cc. (dep. 12/05/2005) Rv. 232282 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - oggetto | Sequestro di cose pertinenti al reato - Omessa motivazione sulla funzione probatoria svolta in ordine all'accertamento dei fatti - Illegittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232282-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - oggetto

In tema di sequestro probatorio di cose pertinenti al reato (art. 253 cod. proc. pen.), è illegittima l'ordinanza con la quale il giudice del riesame ometta di motivare sulla funzione probatoria delle cose sottoposte a sequestro, che è, invece, dovuta, non essendo, a tal fine, sufficiente una mera possibile utilità probatoria, considerato che, a norma dell'art. 253 succitato, il sequestro deve riguardare le cose necessarie per l'accertamento dei fatti e che, d'altro canto, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, quando non è necessario mantenere il sequestro ai fini di prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)