Sez. 1, Sentenza n. 141 del 20/01/1969 (Rv. 338041 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MORA DEL DEBITORE - SOPRAVVENIENZA AD AGGRAVAMENTO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA DELL'ULTERIORE DANNO DEL CREDITORE - NECESSITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MORA DEL DEBITORE - SOPRAVVENIENZA AD AGGRAVAMENTO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA DELL'ULTERIORE DANNO DEL CREDITORE - NECESSITA.*
In tema di debito di valuta, come tale soggetto al principio nominalistico, il fatto che, durante la mora del debitore sia sopravvenuta o si sia aggravata la svalutazione monetaria, non e elemento giuridicamente idoneo a legittimare la presunzione che il danno risentito dal creditore sia stato provocato dalla mora, ma occorre, invece, la prova dell'effettiva esistenza del particolare pregiudizio lamentato dal creditore. (V 26-68, massima n 330823 2295-67, massima n 329506 871-66, massima n 321732 1068-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1221, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)