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Sez. 3, Sentenza n. 2950 del 05/08/1969 (Rv. 342818 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE- SOPRAVVENIENZA DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA DELL'ULTERIORE DANNO DEL CREDITORE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1969-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342818-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE- SOPRAVVENIENZA DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA DELL'ULTERIORE DANNO DEL CREDITORE - NECESSITA.*

A norma dell'art 1224 cod civ, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, al creditore, oltre agli interessi, spettano i maggiori danni dipendenti dalla svalutazione monetaria purche il creditore dimostri di avere risentito un particolare pregiudizio per non aver potuto disporre a tempo della somma per un impiego gia concretamente predisposto o per sue necessita. (V 141, 69, massima n 338041).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)