Sez. 3, Sentenza n. 2950 del 05/08/1969 (Rv. 342818 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE- SOPRAVVENIENZA DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA DELL'ULTERIORE DANNO DEL CREDITORE - NECESSITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE- SOPRAVVENIENZA DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA DELL'ULTERIORE DANNO DEL CREDITORE - NECESSITA.*
A norma dell'art 1224 cod civ, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, al creditore, oltre agli interessi, spettano i maggiori danni dipendenti dalla svalutazione monetaria purche il creditore dimostri di avere risentito un particolare pregiudizio per non aver potuto disporre a tempo della somma per un impiego gia concretamente predisposto o per sue necessita. (V 141, 69, massima n 338041).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)