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Sez. 1, Sentenza n. 2889 del 14/10/1971 (Rv. 354116 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE- DANNO MAGGIORE DI QUELLO COMPENSATO CON GLI INTERESSI MORATORI - SUSSISTENZA - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1971-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354116-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE- DANNO MAGGIORE DI QUELLO COMPENSATO CON GLI INTERESSI MORATORI - SUSSISTENZA - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO.*

Perche, ai sensi dell'art 1224 cod civ, sia dovuto il risarcimento del maggior danno al creditore di obbligazione pecuniaria e necessaria la dimostrazione, attraverso elementi concreti di prova, sia pure presuntiva, che la mancata disponibilita del denaro dovutogli ha realmente impedito l'acquisto di beni non soggetti a svalutazione, cosi da esser causa di un danno maggiore di quello compensato con gli interessi moratori. (V 2381'70, mass n 348615; 2099'70, mass n 348210; 2950'69, mass n (342818; 141'69, mass n 338041; 26'68, mass n 330823).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)