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Sez. L, Sentenza n. 6508 del 19/12/1985 (Rv. 443580 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONI (CHILOMETRAGGIO) - INDENNITÀ DI TRASFERTA - COMPONENTI RISARCITORIA E RETRIBUTIVA - COESISTENZA - PROPORZIONE DEL 50 PER CENTO EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443580-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONI (CHILOMETRAGGIO) - INDENNITÀ DI TRASFERTA - COMPONENTI RISARCITORIA E RETRIBUTIVA - COESISTENZA - PROPORZIONE DEL 50 PER CENTO EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Nell'indennità di trasferta prevista in favore del lavoratore che si trasferisce in un luogo di lavoro diverso da quello abituale possono ravvisarsi due componenti, quella risarcitoria e quella residuale retributiva, la cui rispettiva Determinazione quantitativa, devoluta al giudice del merito, discende dall'interpretazione delle specifiche pattuizioni contrattuali; in Mancanza però di elementi desumibili dalla contrattazione collettiva può farsi riferimento al criterio di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 secondo cui l'indennità di trasferta ha natura retributiva (al fine del computo nella base imponibile per il calcolo dei contributi assicurativi) limitatamente al 50% del suo ammontare. (V 655/84, mass n 432925; (V 929/84, mass n 433126).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)