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Sez. 3, Sentenza n. 5724 del 13/06/1994 (Rv. 487041 - 01)

Locazione - Trasferimento a titolo particolare della cosa locata (alienazione) - Opponibilità al terzo acquirente | Domanda di rilascio dell'immobile locato proposta dal terzo acquirente - Eccezioni opponibili dal conduttore.
Stato
decisa il 1994-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487041-01

Locazione - Trasferimento a titolo particolare della cosa locata (alienazione) - Opponibilità al terzo acquirente

Il conduttore, al quale sia stato chiesto il rilascio dell'immobile locato da colui che lo ha acquistato dall'originario locatore, può validamente opporre le eccezioni concernenti la titolarità del diritto di proprietà dell'attore, perché l'acquisto di quest'ultimo costituisce il titolo della surrogazione dello stesso nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione (art. 1599 - 1602 cod. civ.) ed il fatto costitutivo, quindi, della qualità di locatore da lui assunta, "ope legis", per effetto della vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)