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Sez. 3, Sentenza n. 1940 del 03/02/2004 (Rv. 569841 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | Locazione o comodato - Giudizio di restituzione dell'immobile instaurato dal locatore o comodante - Difetto di legittimazione del concedente per pretesa mancanza della titolarità o disponibilità del bene concesso in godimento - Eccezione da parte del resistente - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569841-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)

Colui che sia convenuto in giudizio dal locatore (o dal comodante) per la restituzione dell'immobile locato (dato in comodato) non può, avvalendosi di un'eccezione "de iure tertii", contestare la legittimazione dell'attore allegando la mancanza del diritto reale sul bene in capo al medesimo ovvero il trasferimento a terzi della proprietà del bene, o, ancora, la perdita da parte del medesimo della relativa disponibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)