Sez. 1, Sentenza n. 15503 del 22/07/2005 (Rv. 584133 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Derivante dalla violazione della regola della trattazione collegiale del procedimento d'appello - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)
La violazione della regola - dettata dall'art. 350 cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353) - della trattazione collegiale del procedimento che si svolge davanti alla corte d'appello non si traduce in un vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ., e non comporta la nullità assoluta della relativa pronuncia, quando l'attività in concreto svolta (illegittimamente) dal giudice monocratico su delega del collegio abbia rilievo meramente ordinatorio, mentre tale vizio è riscontrabile allorchè detto giudice eserciti un'attività sostanzialmente istruttoria che implichi funzioni, se non decisorie, certamente valutative, riservate dalla legge al collegio. Nella prima ipotesi, la sentenza è impugnabile per deviazione dal modello procedimentale previsto dalla legge solo ove si alleghi lo specifico pregiudizio che ne sia derivato per aver inciso sulla determinazione della competenza ovvero sul contraddittorio o sui diritti della difesa. (Nella specie, nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso la ravvisabilità del vizio di costituzione del giudice in un caso nel quale innanzi al consigliere istruttore si erano svolte solo l'udienza di prima comparizione delle parti e quella di precisazione delle conclusioni.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)