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Sez. 5, Sentenza n. 22557 del 08/09/2008 (Rv. 605092 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - CONTENZIOSO IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Classificazione catastale - Amministrazione - Potere - Spettanza - Proprietario dell'immobile - Diversa classificazione catastale - Ricorso al giudice - Diritto - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605092-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - CONTENZIOSO IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di classamento di immobili, difettando una specifica definizione normativa di categorie e classi catastali, spetta all'Amministrazione tracciare il necessario reticolo di riferimento; invero, poichè i dati catastali costituiscono la base per il relativo sistema impositivo, il privato, proprietario dell'immobile, può ricorrere al giudice per chiedere una diversa classificazione catastale e quindi una diversa rendita del bene, anche in caso di revisione ordinaria del classamento, trovando tale diritto fondamento nell'art.53 della Costituzione.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 9, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 13/04/1939 num. 652 art. 8 CORTE COST., Regio Decr. 13/04/1939 num. 652 art. 17, Regio Decr. 13/04/1939 num. 652 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)