Sez. 5, Sentenza n. 5624 del 10/04/2003 (Rv. 562059 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - CONTENZIOSO IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Art. 75 d.P.R. 1142 del 1949 - Classificazione catastale - Disciplina - Classe e categoria - Attribuzione ad unità immobiliare - Provvedimento - Impugnazione - Indicazione di unità immobiliari omogenee diversamente classificate - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - CONTENZIOSO IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di classamento di immobili la disciplina di cui all'art. 75 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, secondo la quale l'atto di impugnazione davanti alle commissioni (ora) tributarie, del provvedimento che attribuisce ad un'unità immobiliare la classe e la categoria non può limitarsi ad una generica contestazione della classificazione adottata, ma deve ancorare la censura, a pena di preclusione dell'esame del merito dell'Amministrazione, a fattispecie specificamente e concretamente richiamate, norma esaurisce i suoi effetti nell'ambito delle valutazioni probatorie. Ne consegue che, in presenza di circostanze inconfutabili che connotino le caratteristiche del bene, come nel caso di fabbricato costruito in forza della normativa sull'edilizia economica e popolare, si può prescindere dall'omessa attività comparativa del contribuente con l'indicazione di immobili similari.
Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)