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Sez. 3, Sentenza n. 25 del 05/01/1980 (Rv. 403388 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INDEROGABILITA - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CLAUSOLA RELATIVA ALL'INDENNITA DI ANZIANITA CONTENUTA IN UN ACCORDO AZIENDALE - LEGITTIMITA - VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALLA COMPLESSIVA REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE - NECESSITA - RAPPORTO CON LA DISCIPLINA COLLETTIVA NAZIONALE - RILEVANZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE IN ORDINE ALLA CLAUSOLA RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA D'ANZIANITA EX ART 4 DELLO ACCORDO 30 GIUGNO 1969 PER I DIPENDENTI DELLE INDUSTRIE PIRELLI.*
Stato
decisa il 1980-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403388-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INDEROGABILITA - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CLAUSOLA RELATIVA ALL'INDENNITA DI ANZIANITA CONTENUTA IN UN ACCORDO AZIENDALE - LEGITTIMITA - VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALLA COMPLESSIVA REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE - NECESSITA - RAPPORTO CON LA DISCIPLINA COLLETTIVA NAZIONALE - RILEVANZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE IN ORDINE ALLA CLAUSOLA RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA D'ANZIANITA EX ART 4 DELLO ACCORDO 30 GIUGNO 1969 PER I DIPENDENTI DELLE INDUSTRIE PIRELLI.*

La legittimita di una clausola circa l'indennita di anzianita contenuta in un accordo aziendale (nella specie art 4 dell'accordo 30 giugno 1969 per i dipendenti delle industrie Pirelli, secondo cui l'indennita di anzianita relativa al periodo precedente, liquidata in occasione della nomina alla qualifica superiore, deve essere trattenuta dalle competenze spettanti alla definitiva cessazione del rapporto, previa rivalutazione e con l'aggiunta degli interessi) dev'essere valutata considerando tale clausola non isolatamente, ma nel contesto della complessiva regolamentazione aziendale dell'indennita stessa. Pertanto, essa dev'essere affermata, qualora si accerti il carattere complessivamente piu favorevole al lavoratore della regolamentazione aziendale rispetto a quella del contratto collettivo, ed invece negata, qualora l'applicazione della normativa aziendale determini, a fine rapporto, la liquidazione dell'indennita in un ammontare inferiore a quello spettante in forza della normativa del contratto collettivo nazionale, con la conseguenza, in questo secondo caso, dell'ulteriore problema, ai sensi del primo comma dell'art 1419 cod civ, della residuale validita o meno dell'accordo e della disciplina sostitutiva dell'istituto in questione. (V 3769/77, mass n 387432; (V 987/77, mass n 384608; (V 95/77, mass n 383600).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 16/06/1965 num. 7, Contr. Coll. 30/06/1969 num. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)