Sez. 2, Sentenza n. 1367 del 26/04/1969 (Rv. 340092 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - ARBITRATO - ART 60 DEL RD N 1765 DEL 1935 - ARBITRATO RITUALE E NECESSARIO - ESCLUSIONE - COLLEGIALE MEDICA - EFFICACIA VINCOLANTE - PRECLUSIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - ARBITRATO - ART 60 DEL RD N 1765 DEL 1935 - ARBITRATO RITUALE E NECESSARIO - ESCLUSIONE - COLLEGIALE MEDICA - EFFICACIA VINCOLANTE - PRECLUSIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
La norma dell'art 60 del RD 17 agosto 1935, n 1765, non prevede l'ipotesi di un arbitrato rituale, e tanto meno necessario per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, ma soltanto la possibilita che le parti ricorrano al procedimento arbitrale. Pertanto, in tema di liquidazione della pensione per invalidita o dell'indennita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, il responso dei sanitari, in veste di periti di reciproca fiducia, non vincola le parti del rapporto previdenziale e non preclude all'assicurato la proposizione dell'Azione giudiziaria, salvo che le parti medesime abbiano conferito a tale responso un'efficacia per esse vincolante e definitiva. (V. 1679-62).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)