Sez. L, Sentenza n. 31060 del 04/12/2024 (Rv. 672989-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti - Art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del 1995 - Interpretazione - Sospensione della prescrizione - Esclusione - Differimento, con effetti retroattivi, dell'entrata in vigore della disciplina concernente la prescrizione - Conseguenze - Operatività per i contributi già prescritti all'entrata in vigore della norma.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
L'art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del 1995, introdotto dall'art. 9, d.l. n. 4 del 2019 (conv. con l. n. 26 del 2019) ratione temporis vigente, non ha disposto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto, con effetti retroattivi e con salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e 10,
della stessa l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto.
Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 9, Legge 28/03/2019 num. 26 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)