Sez. L - , Ordinanza n. 13820 del 19/05/2023 (Rv. 667670 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Pagamento di contributi prescritti - Diritto dell’autore del pagamento alla restituzione - Sussistenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
In materia previdenziale, il pagamento dei contributi prescritti determina il diritto dell'autore del pagamento alla restituzione dei contributi stessi, atteso che, in tale materia, a differenza che in quella civile - ove opera la previsione di cui all'art. 2940 c.c. -, la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, è irrinunciabile e sottratta alla disponibilità delle parti, avendo prevalente funzione di ordine pubblico, con la conseguenza che il contribuente, pur volendo, sarebbe impossibilitato a versare i contributi in questione e l'ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento.
Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2940
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)