Sez. L, Ordinanza n. 6154 del 07/03/2024 (Rv. 670349-03)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Richiesta di rateazione - Rinuncia alla prescrizione per i crediti già prescritti - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio.
Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)