Sez. 6, Sentenza n. 2613 del 13/07/1998 Cc. (dep. 21/09/1998) Rv. 211564 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - IN GENERE | Difensore - Partecipazione all'udienza con la presenza dell'imputato - Possibilità di ritenere una manifestazione di volontà dell'imputato dal silenzio dallo stesso serbato in relazione a una dichiarazione fatta dal difensore - Esclusione - Fattispecie.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - IN GENERE
Il silenzio della parte che assiste all'iniziativa del suo difensore non può valere come manifestazione di volontà rilevante ai fini di attribuire all'interessato la dichiarazione del difensore (Fattispecie in tema di invito orale di astensione fatto dal difensore dell'imputato al g.i.p. in udienza: la Corte ha escluso qualsiasi effetto derivante dalla mera presenza della parte in udienza, sia per l'equivocità del silenzio sia per la necessaria dichiarazione formale di ricusazione a norma degli artt. 37 e 38 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)