Sez. U, Sentenza n. 6634 del 29/04/2003 (Rv. 562508 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Litispendenza - Obbligo del giudice successivamente adito di disporre la sospensione del processo in attesa del definitivo accertamento della competenza del giudice straniero - Condizioni - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di litispendenza internazionale ai sensi dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con la legge 21 giugno 1971, n. 804, perché sia configurabile il dovere del giudice italiano successivamente adito di sospendere il procedimento davanti a sè in attesa che la "competenza" del giudice straniero preventivamente adito sia stata effettivamente accertata dallo stesso, occorre che dinanzi al giudice straniero vi sia pendenza della lite al momento della pronuncia da parte del giudice italiano; non sussistono pertanto i presupposti di detta sospensione allorché la controversia, precedentemente instaurata all'estero, sia già cessata per intervenuta transazione, non essendovi in tal caso litispendenza.
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)