Sez. L, Sentenza n. 2816 del 09/06/1989 (Rv. 463064 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - DIRITTO ALL'ASTENSIONE DAL LAVORO EX LEGGE N. 903 DEL 1977 - CONDIZIONI - AFFIDAMENTO PROVVISORIO DI UN MINORE - INCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - DIRITTO ALL'ASTENSIONE DAL LAVORO EX LEGGE N. 903 DEL 1977 - CONDIZIONI - AFFIDAMENTO PROVVISORIO DI UN MINORE - INCLUSIONE.*
Anche nel regime anteriore alla legge 4 maggio 1983 n. 184, che, nell'introdurre la nuova disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, ha prescritto che in caso di affidamento provvisorio si applichi agli affidatari il disposto degli artt. 6 e 7 della legge n. 9 dicembre 1977 n. 903 (che contemplano il diritto alla astensione dal lavoro - quale previsto dalla legge n. 1204 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici in gravidanza o in puerperio - anche in caso di affidamento preadottivo), il diritto della lavoratrice madre all'astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetta - a seguito della sentenza n. 332 del 1988 della Corte costituzionale - anche alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod. civ.. (V 327/85, mass n 441371).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 6 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 7 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)