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Sez. U, Ordinanza n. 327 del 24/06/1985 (Rv. 441371 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - IN GENERE - LAVORATRICI MADRI - BENEFICI CONTEMPLATI DAGLI ARTT.4 E 12 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1971 N. 1204 - ESTENSIONE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE NORME SUDDETTE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1985-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441371-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - IN GENERE - LAVORATRICI MADRI - BENEFICI CONTEMPLATI DAGLI ARTT.4 E 12 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1971 N. 1204 - ESTENSIONE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE NORME SUDDETTE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*

In favore delle lavoratrici madri adottive, ovvero scelte per l'affidamento preadottivo, nel vigore della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri, e quindi prima delle innovazioni introdotte in proposito dalla legge 9 dicembre 1977 n. 903, non possono trovare applicazione i benefici contemplati dall'art. 4 primo comma lett. C) e 12 (in relazione agli artt. 2 e 7) della predetta legge del 1971, e, cioè, rispettivamente, l'astensione obbligatoria dal lavoro, ed il diritto a percepire, in caso di dimissioni durante il periodo nel quale è vietato il licenziamento, le medesime indennità previste per l'ipotesi di licenziamento, atteso che siffatti benefici vengono accordati con specifico ed esclusivo riferimento alla maternità biologica. Ne consegue la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle citate norme della legge del 1971, in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 37 della Costituzione, tenuto conto che esse implicano un'ingiustificata disparità di trattamento in danno del figlio adottivo (o in affidamento preadottivo), rispetto al figlio di sangue, senza considerare la sostanziale identità dell'una e dell'altra situazione, anche alla stregua dei precetti costituzionali che tutelano i minori ed il loro diritto a ricevere cure materiali e morali, con inserimento nell'ambito familiare per un'adeguata assistenza e protezione. (Conf 6051/84, mass n 437711; (Conf 787/84, mass n 433019; (contra 2811/84, mass n 434845; (contra 6087/83, mass n 430885; (contra 752/83, mass n 430811).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 30, Costituzione art. 31, Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 vicies, Cod. Civ. art. 314 quatervicies, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 12 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 6 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)