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Sez. 3 - , Ordinanza n. 16332 del 21/06/2018 (Rv. 649418 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) - Natura privatistica - Conseguenze - Assoggettabilità ad Iva - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649418-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

La tariffa di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 ("Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", poi denominata "Tariffa Integrata Ambientale", cd. TIA2), come interpretata dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice d'appello aveva ritenuto assimilabile alla TIA1 - tariffa di natura tributaria disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 - e, dunque, non assoggettabile ad IVA, la tariffa integrata ambientale introdotta dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, cd. TIA2, adottata da un Comune nell'esercizio della facoltà concessagli dall'art. 5, comma 2 quater, del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, a decorrere dal 30 giugno 2010).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)