Sez. U - , Ordinanza n. 1839 del 27/01/2020 (Rv. 656797 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) e tariffa di igiene ambientale (cd. TIA1), in regime transitorio - Controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010 - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. TIA-2), nonchè le controversie, sorte successivamente alla medesima data, aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. TIA-1).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 14 com. 33 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)