Sez. 6, Sentenza n. 4424 del 07/10/2004 Ud. (dep. 08/02/2005) Rv. 231476 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Lottizzazione abusiva - Condotta attuata mediante la realizzazione di opere autorizzate - Irrilevanza - Ragioni della carenza del piano e della convenzione di lottizzazione - Irrilevanza.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
Il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche quando vengano realizzate opere per le quali sia stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione, ove dette opere comportino una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e delle leggi, restando a tale proposito indifferente se la violazione dipenda dalla carenza del necessario piano di lottizzazione o se piuttosto l'intervento risulti precluso in radice per le sue connotazioni obiettive, tali da porlo in contrasto con lo strumento generale di pianificazione, non modificabile da piani attuativi.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)