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Sez. 3, Sentenza n. 17834 del 25/01/2011 Cc. (dep. 09/05/2011) Rv. 250138 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Lottizzazione abusiva - Inadempimento della convenzione di lottizzazione - Reato - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250138-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

Integra il reato di lottizzazione abusiva (art. 44, comma primo, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) l'esecuzione di opere in violazione di una convenzione di lottizzazione, in quanto quest'ultima, inserendosi nel procedimento di pianificazione urbanistica che si conclude con l'approvazione del piano di lottizzazione, configura un modulo organizzativo attraverso cui si imprime un determinato statuto ai beni che ne formano oggetto. (Nella specie l'inadempimento alla convenzione lottizzatoria era consistito nell'anticipazione dei lavori di costruzione di edifici residenziali, rispetto alla compiuta realizzazione di opere di urbanizzazione primaria poste a carico dei lottizzanti).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)