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Sez. 1, Sentenza n. 216 del 28/01/1974 (Rv. 367815 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE VERSO TERZI - CONDIZIONI - INADEMPIENZA DI OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367815-01

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE VERSO TERZI - CONDIZIONI - INADEMPIENZA DI OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

L'inadempimento contrattuale puo dar luogo ad una responsabilita extracontrattuale nei confronti dei terzi estranei al rapporto obbligatorio soltanto quando consista in un fatto che pregiudichi contemporaneamente diritti derivanti dal contratto e diritti che, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto contrattuale, trovino il loro fondamento nel principio del neminem laedere. Questa ipotesi non ricorre nel caso di inadempienza di un'obbligazione pecuniaria, in quanto l'obbligatorieta del pagamento di una somma di denaro va sicuramente ristretta all'ambito del rapporto fra le parti e l'inadempimento del debitore non puo, quindi, in alcun caso, configurare un'ipotesi di responsabilita extracontrattuale per omissione nei confronti dei terzi. (nella specie, l'attore aveva chiesto la condanna della societa convenuta al ristoro dei danni causatigli dall'apertura, a suo carico, di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta, sostenendo che l'istaurazione di tale procedimento era stata determinata dal comportamento della convenuta, la quale, nonostante avesse garantito, mediante fideiussione, l'accollo di un debito di un'altra societa da parte dell'acquirente delle quote del patrimonio di quest'ultima, non aveva, poi, provveduto al pagamento di tale debito, causando il fallimento della societa accollata. I giudici del merito avevano respinto la domanda, sotto il profilo dell'inesistenza di una responsabilita contrattuale della convenuta nei confronti dell'attore, estraneo al rapporto di accollo. La SC ha confermato questa decisione, enunziando il principio di cui in massima). (V 3224'69, mass n 343235; 1595'69, mass n 340503).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)