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Sez. 3, Sentenza n. 1595 del 09/05/1969 (Rv. 340503 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE - CONCORSO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - COEVA VIOLAZIONE DI DIRITTI CONTRATTUALI E DIRITTI PRIMARI DELLA PERSONA - COSTRUTTORE DI COSA COMPRAVENDUTA - RESPONSABILITA PER I VIZI VERSO IL COMPRATORE - RESPONSABILITA PER IL DANNO DERIVANTE DAI VIZI A TERZI - CONCORSO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340503-01

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE - CONCORSO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - COEVA VIOLAZIONE DI DIRITTI CONTRATTUALI E DIRITTI PRIMARI DELLA PERSONA - COSTRUTTORE DI COSA COMPRAVENDUTA - RESPONSABILITA PER I VIZI VERSO IL COMPRATORE - RESPONSABILITA PER IL DANNO DERIVANTE DAI VIZI A TERZI - CONCORSO - SUSSISTENZA.*

Di fronte ad un medesimo fatto, che violi contemporaneamente non soltanto diritti derivanti da un contratto, ma anche diritti primari, come quello alla vita e all'incolumita personale, e ammissibile il concorso della responsabilita contrattuale con quella extracontrattuale. Pertanto, il costruttore di una cosa compravenduta e responsabile ex empto verso il compratore per i vizi, tempestivamente denunziati, riscontrati nella cosa, ed, a titolo di illecito, del danno ricollegabile a detti vizi e difetti, cagionato a terzi, anche se esso si e verificato quando la cosa sia passata nella sfera di disponibilita di altri e sia stata da costoro utilizzata. (nella specie, a causa dello scoppio di una bombola di gas liquefatto, riportarono gravi lesioni alcune persone. I giudici di merito, avendo accertato che lo scoppio era da porsi in rapporto di effetto a causa ad un difetto di costruzione della bombola, che era stata malamente saldata, ed ad eccessivo riempimento e surriscaldamento della stessa da parte del distributore, avevano affermato la responsabilita concorrente del costruttore della bombola e del distributore. Il SC, ha ritenuto esatta tale declaratoria ed ha enunciato il principio che precede). (V. 2335-67, massima n. 329568 1430-67, massima n. 328070).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)