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Sez. U, Ordinanza n. 7299 del 17/05/2002 (Rv. 554533 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Litispendenza ex art. 14 della Convenzione italo - belga del 6 aprile 1962 - Configurabilità - Condizioni - Identità dell'oggetto e del titolo - Interpretazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554533-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO

Nella disciplina della Convenzione tra Italia e Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 6 aprile 1962 e ratificata con legge 2 marzo 1963, n. 596, l'art. 14 richiede, affinché si verifichi una situazione di litispendenza internazionale che obbliga il giudice di uno degli Stati contraenti ad astenersi dal decidere, che sussista, fra l'altro, identità dell'oggetto e del titolo delle domande: a tal fine, avendo la Convenzione lo scopo di facilitare il riconoscimento delle decisioni rese negli Stati contraenti, deve accogliersi una nozione di "titolo" più ampia di quella propria del diritto interno e devono, di conseguenza, ritenersi fondate sullo stesso titolo le domande che riguardano il medesimo rapporto giuridico (nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto fondate sullo stesso titolo la domanda di divorzio, promossa davanti al giudice belga, fondata sull'infedeltà, e la domanda di divorzio, promossa davanti al giudice italiano, fondata sulla separazione ininterrotta per un triennio).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 06/04/1962 num. 14, Legge 02/03/1963 num. 596

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)