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Sez. U, Sentenza n. 11262 del 15/10/1992 (Rv. 478942 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione in generale - Pendenza di lite davanti a giudice straniero | Litispendenza ex art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478942-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione in generale - Pendenza di lite davanti a giudice straniero

Nella disciplina della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sulla competenza in materia civile e commerciale (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804) la litispendenza di cui all'art. 21 della convenzione medesima - nella interpretazione vincolante fissata dalla Corte di giustizia CEE con sentenza dell'8 dicembre 1987 in causa n. 144/86 -, la quale impone al giudice italiano, ove successivamente adito, di declinare la propria giurisdizione in favore di quello straniero, non richiede una piena identità di domande (come, invece, prescritto dall'art. 39 cod. proc. civ.), ma si verifica quando due controversie fra le medesime parti coincidano per titolo ed oggetto, nel senso che riguardino pretese, ancorché formalmente diverse e reciprocamente avanzate, che derivino dallo stesso rapporto giuridico (nella specie, in relazione a contratto di agenzia, domanda dell'agente di accertamento della validità del proprio recesso dal contratto e domanda del proponente di risoluzione del contratto stesso per inadempimento della controparte e di condanna al risarcimento del danno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 num. 21, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)