Sez. 3, Ordinanza n. 11185 del 15/05/2007 (Rv. 597774 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Litispendenza internazionale - Configurabilità - Condizioni - Art. 7, legge n. 218 del 1995 - Identità dell'oggetto e del titolo - Interpretazione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO
Affinché si verifichi una situazione di litispendenza internazionale, l'art. 7 della legge n. 218 del 1995, secondo il quale, ai fini della sospensione, occorre che le domande abbiano identità dell'oggetto e del titolo, va interpretato nel senso che devono ritenersi fondate sullo stesso titolo ed hanno il medesimo oggetto le domande che riguardano il medesimo rapporto giuridico. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ravvisato l'identità di titolo ed oggetto tra la domanda di risarcimento danni per perdita di merce trasportata via mare proposta in Italia contro due convenuti che avevano chiamato in garanzia il subvettore e il giudizio già pendente innanzi all'Alta Corte del Sudafrica tra le stesse parti, ancorché in un giudizio fosse stata fatta valere la responsabilità contrattuale e nell'altro quella extracontrattuale).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)