Sez. L, Sentenza n. 6395 del 22/07/1987 (Rv. 454673 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI URGENZA - EMISSIONE DOPO IL DEPOSITO DEL RICORSO E PRIMA DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI URGENZA - EMISSIONE DOPO IL DEPOSITO DEL RICORSO E PRIMA DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*
Qualora, in una controversia soggetta al rito del lavoro, il giudice, dopo il deposito del ricorso, contenente sia la domanda di merito che la richiesta del provvedimento d'urgenza, ma prima della fissazione dell'udienza di discussione, abbia emesso il provvedimento d'urgenza richiestogli dall'attore, tale provvedimento deve considerarsi emesso ante causam e - ove contenente una pronuncia definitoria del procedimento d'urgenza e decisoria, anche per implicito, della questione di Competenza - soggetto (indipendentemente dalla Forma assunta) ad istanza di regolamento di Competenza. (V 910/85, mass n 439083; (V 5696/84, mass n 437374; (Conf 4117/87, mass n 452892).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)